Interrogazione Q.T. del 3 febbraio 2009
MARRAZZO N. (15.22): Questa interrogazione nasce da una domanda che mi sono posto: la mano destra sa quello che fa la mano sinistra e soprattutto ci troviamo di fronte ad un caso di estrema efficienza della pubblica amministrazione o di altro? Premesso che: in data 27/11/2008 il Consiglio regionale della Campania ha approvato il piano ospedaliero regionale; allo stato attuale, siamo ancora all’attenzione e alla valutazione del Ministero della salute. Visto che: il dirigente del Comune di Caivano in data 27/02/08 concedeva alla società LIFEMA HOSPITAL S.p.A. con sede in Caivano autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria n. 1267; che tale concessione veniva rilasciata a seguito di parere espresso dall’A.S.L. NA 3 in pari data e cioè in data 27/02/2008. Considerata la notevole quantità di autorizzazioni rilasciate e il notevole aggravio economico che tali attività comporteranno sul bilancio dell’A.S.L. stessa: - attività di diagnostica per immagini in regime ambulatoriale, radiogniagnostica tradizionale, TAC e diagnostica ecografia; - attività di riabilitazione ambulatoriale e domiciliare e terapia fisica; - attività di residenza sanitaria assistenziale per disabili con dotazione di n. 60 posti letto articolati in numero 2 modelli di n. 30 posti letto cadauno; - Attività di medicina in laboratorio in regime ambulatoriale: laboratorio generale di base con annessi settori specializzati: A1 (Chimica Clinica e Tossicologica); A2 (Microbiologia e Sieroimmunologia); - presidio di ricovero ospedaliero e ciclo continuativo di cui alla lettera e) della sezione B della DGRC 7301/01 che eroga interventi per la sola branca medica con una dotazione complessiva di n. 60 posti letto; - attività specialistiche ambulatoriali mediche: allergologia, cardiologia, dermatologia, diabetologia, geriatria, pneumologia, medicina del lavoro, medicina interna, medicina legale, medicina sportiva, nefrologia, neurologia, oncologia, pediatria psichiatria; - Attività specialistiche ambulatoriali chirurgiche: chirurgia generale, ginecologia – ostetrica, oculistica, chirurgia plastica, chirurgia maxillo – facciale, ortopedia, otorinolaringoiatria, urologia; - Attività specialistiche ambulatoriali odontoiatriche. Interroga le SS.LL. per conoscere: 1) se sono a conoscenza di dette autorizzazioni; 2) se non si ritengono che tale atto sia in contrasto con il piano di rientro approvato dalla Giunta prima e dal Consiglio dopo; 3) Se non suscita perplessità una tale rilevante e tempestiva autorizzazione, tenuto conto che gli accreditamenti definivi sono stati affidati ai D.G. delle A.S.L.. Siamo di fronte ad un mega complesso. MONTEMARANO, Assessore alla sanità (15.27): Onorevole Marrazzo, come ben sa, l’autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie è un provvedimento di esclusiva competenza del Comune in cui è ubicata la struttura richiedente che provvede al suo rilascio nel rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali vigenti in materia previo parere favorevole dell’A.S.L. territoriale sul possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi. L’autorizzazione all’esercizio oggetto della presente question time risulta allegata alla istanza di accreditamento istituzionale non ancora definite, come è ben noto, presentate dalla società di FEMA Hospital presso i competenti uffici dell’Assessorato alla sanità relativamente a attività erogate non in regime di provvisorio accreditamento, così come dichiarato dallo stesso rappresentante legale della società. Ai sensi della disciplina vigente in materia introdotta con i regolamenti consiliari n. 3 del 2006 e n. 1 del 2007 il possesso dell’autorizzazione all’esercizio costituisce unicamente una precondizione per la presentazione dell’istanza di accreditamento istituzionale essendo invece il rilascio dell’attestato di accreditamento istituzionale subordinato alla verifica della funzionalità della struttura richiedente rispetto alla programmazione regionale e al possesso dei requisiti ulteriori previsti dal Regolamento. Le verifiche ai sensi di quanto esposto all’articolo 8 della legge regionale n. 16 del 2008 recante “delega alle A.S.L. delle competenze in materia di accreditamenti istituzionali delle strutture sanitarie e socio – sanitarie” dovranno essere effettuate dalle articolazioni aziendali territoriali alle quali l’Assessorato alla sanità ha già trasmesso a trasferire le istanze di accreditamento istituzionale nel ancora definite e giacenti presso gli uffici. Pertanto allo stato attuale prestazioni sanitarie erogate da strutture sanitarie non accreditate e non titolari di un rapporto di provvisorio accreditamento, non essendo oggetto di remunerazione da parte del sistema sanitario regionale, non possono incidere sul piano di rientro approvato dalla Giunta e dal Consiglio regionale. MARRAZZO N. (15.29): Ringrazio l’Assessore Montemarano che mi ha ricordato il percorso legislativo, ma il dubbio che avevo resta ancora forte in me: come è possibile che in una A.S.L., - e su questo, ovviamente mi farò carico di ulteriori indagini - una Commissione quale la 7301 rilascia la concessione la mattina, il Comune nella stessa mattinata rilascia l’apposita autorizzazione. Significa che c’è qualcosa che non suona bene. Mi attiverò affinché sia fatta una verifica attraverso gli organismi dell’Assessorato, non certamente miei, affinché si vada a verificare la veridicità di quanto attestato dalla Commissione costituita per l’autorizzazione quindi la 7301 e se esiste sul nostro territorio una struttura che può essere autorizzata su tutta questa materia, non parlo di convenzionate, parlo di autorizzazioni, di requisiti minimi.